Dal 7 marzo 2001, con l'entrata in vigore del D.P.R. del 28.12.2000 n.445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere i certificati ai cittadini.
Ogni cittadino maggiorenne, italiano o straniero della Comunità Europea, ha la possibilità di dichiarare e sottoscrivere, senza bisogno di far autenticare la propria firma, la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza e presentare, o spedire per posta o via telefax, tale dichiarazione in sostituzione della normale certificazione richiesta, evitando così inutili "code" all'Anagrafe o in altri uffici pubblici.
I cittadini extracomunitari residenti, possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono certificabili o attestabili dalla pubblica amministrazione italiana, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. ( art.3 c.2, D.P.R. 445/2000)
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- Ogni cittadino maggiorenne, italiano o straniero della Comunità Europea, ha la possibilità di dichiarare e sottoscrivere, senza bisogno di far autenticare la propria firma, la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza e presentare, o spedire per posta o via telefax, tale dichiarazione in sostituzione della normale certificazione richiesta, evitando così inutili "code" all'Anagrafe o in altri uffici pubblici.
- I cittadini extracomunitari residenti, possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono certificabili o attestabili dalla pubblica amministrazione italiana, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. ( art.3 c.2, D.P.R. 445/2000)